Asta Giudiziaria
Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale attraverso cui il giudice, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.
Tipi di asta
L’asta, o vendita che dir si voglia, può avvenire secondo diverse modalità: vendita “con incanto”, vendita “senza incanto”, vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.
La vendita “senza incanto”, è una vendita che si svolge in forme piuttosto semplificate, poiché le offerte di acquisto non vengono fatte in pubblica udienza davanti al Giudice, ma sono direttamente depositate in cancelleria e successivamente valutate dal Giudice dell’esecuzione; La vendita “con incanto”, è una vendita che segue una più complessa procedura, in cui le offerte di acquisto vengono fatte in una pubblica gara ad offerte successive in aumento, davanti al Giudice o ad un Notaio, in caso di delega a quest’ultimo delle operazioni di vendita. La vendita “con incanto” consiste in una vera e propria gara aperta al pubblico, ad offerte successive in aumento, il cui fine è la scelta dell’aggiudicatario che risulterà essere il maggior offerente. L’aggiudicazione nella vendita con incanto dell’ asta, però, una volta pronunciata, non è immediatamente definitiva in quanto chiunque, anche chi non ha partecipato alla gara, nel termine perentorio di dieci giorni dall’aggiudicazione stessa, può fare una successiva offerta che, a pena d’inefficacia, deve superare di almeno un sesto quella più alta raggiunta nell’incanto (si tratta del così detto: “aumento del sesto”). Nel caso vi siano più offerte di aumento, il cancelliere del tribunale competente alla vendita, o il notaio delegato, deve darne pubblico avviso per provocare una nuova gara sull’offerta più alta. La gara in aumento, necessaria solo quando vi sono più offerte ( diversamente, nell’ipotesi di una sola offerta, il bene viene aggiudicato all’unico offerente in aumento), non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai concluso ma una nuova fase procedurale, retta da regole proprie, che si svolgerà secondo le modalità della vendita senza incanto.

























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Pingback di A - Termini del dizionario con lettera A « Dizionario Immobiliare — Aprile 18, 2008 @ 5:15 pm